La Corte Ue: “un prodotto vegetale può essere chiamato salsiccia”

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che termini come “bistecca” o “salsiccia” possono essere utilizzati anche per prodotti a base vegetale. Questa decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato da diverse associazioni e aziende del settore alimentare vegetariano e vegano contro un decreto francese che vietava l’utilizzo di tali denominazioni per prodotti non di origine animale:

Termine accettabile, purché ne venga specificata la natura:

La Corte ha chiarito che il consumatore è sufficientemente tutelato dalle informazioni presenti sull’etichetta, anche quando un prodotto vegetale viene indicato con un nome tradizionalmente associato a un alimento di origine animale. Per l’istituzione europea, l’importante è che l’etichetta fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di fare una scelta consapevole. Tuttavia, la Corte ha lasciato aperta la possibilità agli Stati membri di introdurre delle “denominazioni legali” per alcuni alimenti. In questo caso, un determinato alimento può essere associato a un’espressione specifica, e solo i prodotti che soddisfano determinati requisiti possono utilizzare quella denominazione. Ma la semplice proibizione di utilizzare certi termini per designare prodotti con determinate caratteristiche non è sufficiente a creare una denominazione legale.

Salsiccia vegetale non è un termine fuorviante:

In sostanza, la Corte ha stabilito un principio di maggiore flessibilità nell’utilizzo delle denominazioni alimentari, garantendo al contempo la tutela dei consumatori attraverso un’informazione chiara e trasparente sull’etichetta. Questa sentenza ha importanti implicazioni per il mercato alimentare, in particolare per il settore dei prodotti vegetali e vegani, che potranno utilizzare denominazioni più familiari e appetibili per i consumatori.

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