Un lavoratore può essere licenziato se pratica sport durante un periodo di malattia, specialmente se partecipa a un torneo di calcio già pianificato. Non è tanto la simulazione della malattia a essere sanzionata, quanto piuttosto la premeditazione nella richiesta di congedo con certificato medico per non perdere l’evento. Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 23852 del 5 settembre 2024 ha respinto il ricorso di un operaio:
Stando a quanto si apprende, la quarta sezione ha chiarito che, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta spetta al giudice di merito, tenendo conto di elementi oggettivi e soggettivi. In sostanza, svolgere un’altra attività lavorativa durante la malattia può violare gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre ai doveri generali di correttezza e buona fede. Questo vale anche se l’attività esterna è tale da far presumere l’inesistenza della malattia, o se può compromettere la guarigione o il rientro al lavoro. Secondo la Corte, il motivo del licenziamento è giustificato. Hanno infatti sottolineato che la condotta del lavoratore è stata considerata artificiosa e in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, poiché, simulando una condizione fisica incompatibile con l’attività lavorativa, ha cercato non solo di assentarsi dal lavoro, ma anche di ottenere un vantaggio indebito partecipando a una partita di calcio programmata durante l’orario lavorativo. Il verdetto, ora definitivo, ha confermato il licenziamento.
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